mercoledì 4 giugno 2014

Consiglio UE: ordinanza di sequestro dei conti correnti bancari

FILODIRITTO, 27/05/14

Consiglio UE: ordinanza europea transfrontaliera di sequestro dei conti correnti bancari

 

Il 13 maggio 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un Regolamento volto ad istituire, all’interno dell’Unione europea, una procedura di ordinanza europea di sequestro dei conti bancari del debitore straniero comunitario (“Ordinanza”).
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/CONS 34/14) non è ancora stato pubblicato, entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per diventare poi applicabile decorsi trenta mesi dalla sua entrata in vigore.
Il Regolamento in commento rientra nel novero della legislazione comunitaria volta all’istituzione progressiva di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e, in particolare, all’efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 61, lettera C del Trattato sull’Unione europea e disciplinata dall’articolo 65.
La procedura dell’Ordinanza in commento, che si propone di facilitare e rendere uniforme in tutti gli Stati membri il recupero transfrontaliero del credito in materia civile e commerciale, andrà quindi ad aggiungersi agli strumenti comunitari attualmente previsti a favore del creditore comunitario, quali
i. il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004, applicabile dal 2005) che consente di eseguire determinate decisioni, appositamente certificate, in uno Stato membro diverso da quello del Giudice che le ha emesse, senza necessità di procedure di riconoscimento e/o di exequatur,
ii. il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Regolamento CE n. 1896/2006 applicabile dal 2008) per crediti pecuniari determinati ed esigibili, che costituisce titolo immediatamente eseguibile nello Stato membro dell’esecuzione, senza necessità di exequature
iii. il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE n. 861/2007 applicabile dal 2009), che facilita il recupero transnazionale di crediti di valore non eccedente i 2.000,00 euro.

Lo scopo delle predette misure è infatti quello di assicurare tra gli Stati membri, tra l’altro, il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione.
Il nuovo Regolamento, che metterà a disposizione del creditore uno strumento ulteriore e alternativo a quelli nazionali e comunitari esistenti, permetterà di ottenere in via cautelare il sequestro delle somme depositate sul conto corrente bancario intestato al debitore (o intestato a un terzo, ma riconducibile al debitore), accesi presso istituti bancari in uno Stato membro diverso da quello nel quale il creditore ha la propria sede o domicilio o diverso dallo Stato membro del Giudice al quale la misura è richiesta.
L’Ordinanza potrà essere richiesta dal creditore anche prima di aver ottenuto un provvedimento dal Giudice nazionale competente, oppure una volta venuto in possesso di un titolo (provvedimento giudiziario, transazione giudiziaria o atto autentico) che preveda l’obbligazione di pagamento, a condizione che sussistano i presupposti dell’urgenza della misura cautelare e della concreta esistenza del rischio che, qualora non venisse concessa, il recupero del credito divenga impossibile o comunque sensibilmente più difficile.
La domanda potrà essere rivolta all’autorità giudiziaria competente, mediante il deposito di moduli che saranno a tal fine predisposti.
L’Ordinanza verrà emessa dal Giudice competente, una volta verificate e ritenute sufficienti le informazioni fornite dal creditore, inaudita altera parte. Con l’Ordinanza il Giudice potrà tuttavia imporre al creditore istante il versamento di una cauzione o altra idonea garanzia del risarcimento degli eventuali danni, determinandone entità e modalità.
L’Ordinanza potrà essere immediatamente eseguita nel paese nel quale si trova il conto corrente bancario, senza necessità di exequaturil suo effetto sarà quello di bloccare i fondi detenuti all’estero dal debitore, impendendo che quest’ultimo possa vanificare l’efficace recupero del credito.
Si segnala infine che il Regolamento in commento prevede che, una volta ottenuto un titolo, il creditore istante possa richiedere al Giudice che ha emesso l’Ordinanza di attivarsi per ottenere informazioni idonee ad identificare la banca/le banche e il conto corrente/i conti del debitore. Questa fase richiederà necessariamente la collaborazione di un’autorità designata nel luogo di esecuzione, che abbia i poteri necessari a svolgere tale funzione, a ottenere efficacemente le predette informazioni e a rivelarle.
Il concreto funzionamento del Regolamento è ancora quindi tutto da determinare e sarà fondamentale la collaborazione degli Stati membri che dovranno renderne possibile l’effettiva applicabilità.

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