lunedì 26 ottobre 2015

Circolari e istruzioni Bankitalia non sono fonte di diritto

La Cassazione e le «opinioni» di Banca d’Italia

“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …” (Cassazione sentenza n. 46669/2011). Basta questo richiamo per percepire la distanza che separa alcuni orientamenti della Corte di Cassazione dalle indicazioni fornite agli intermediari dalla Vigilanza. Non solo a proposito di usura sopravvenuta (intervenuta, cioè, dopo la stipulazione del contratto), ma, ad esempio, anche a proposito della corretta rilevazione degli interessi di mora, oppure del computo complessivo e annualizzato di tutti gli oneri, diversi dagli interessi, connessi all’erogazione del credito.
Interessi di mora: soggetti all’usura anche se non rilevati nei tassi medi
Dopo la conferma arrivata nel gennaio 2013 dalla Cassazione (sentenza 350/2013), anche Banca d’Italia, con la nota del 3 luglio, ha precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Ma, a differenza della Suprema Corte, ne ha esclusa la rilevanza ai fini dell’usura originaria (al momento cioè della definizione contrattuale, quando gli interessi sono promessi o comunque convenuti), con la motivazione che non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Il problema sorge, inoltre, perché nel rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali (Teg), Bankitalia ha disposto l’esclusione degli interessi di mora contrattualizzati, con la conseguenza che i tassi medi e i tassi soglia pubblicati non li considerano. L’immediato confronto con i tassi effettivamente applicati, quindi, è disomogeneo. Ed è per questo che la Vigilanza, nei controlli sugli intermediari, in presenza di interessi moratori, utilizza come criterio quello di aumentare i Teg medi pubblicati di 2,1 punti percentuali, per poi determinare i tassi soglia su tale importo. Si tratta di una maggiorazione risultante da un’indagine campionaria condotta nel 2002 che viene da anni riportata nei decreti trimestrali del Mef.
Il corto circuito fra Banca d’Italia e Mef, da una parte, e normativa sull’usura e Cassazione, dall’altra, si completa poi con l’obbligo per banche e intermediari, disposto dai decreti trimestrali Mef (articolo 3, comma 2)  di verificare l’usurarietà dei tassi applicati sulla base degli stessi criteri tecnici di calcolo disposti dalle specifiche istruzioni impartite da Bankitalia.

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