venerdì 14 ottobre 2016

MONETA NOSTRA: PAGARE GRATIS CREANDO EURO (2)

SEGUITO A “PAGARE GRATIS CREANDO EURO”

Il mio articolo “Pagare gratis creando euro” ha avuto molto successo e numerosi debitori sembra vogliano mettersi a creare euro scritturali, come fanno le banche, per pagare i loro debiti.

Poiché ho ricevuto diverse richieste di chiarimenti e indicazioni operative, informo tutti coloro che intendono sperimentare la creazione scritturale di euro e il pagamento con essa di propri debiti , che ovviamente i loro creditori dichiareranno di non accettare quella modalità di pagamento, indi procederanno con decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, istanza di fallimento, a seconda dei casi. 

I debitori potranno difendersi in tribunale contestando che quegli euro così creati e quei pagamenti sono validi come quelli creati dalle banche ,in base al principio di eguaglianza sancito dalla costituzione, in base al generale principio di reciprocità, e in base al fatto che nessuna legge prevede o proibisce la creazione euro scritturali, la quale viene praticata tranquillamente dalle banche e accettata addirittura ai governi. 

Non mi aspetto che i tribunali accettino questi argomenti perché, aldilà della loro correttezza logica e giuridica, il potere giudiziario non può andare contro il sistema di potere materiale e i suoi interessi. 

Però in tal modo si opera di far venire alla luce dell’illegalità e le contraddizioni del sistema e l’inconsistenza della sua giustizia – un sistema in cui le banche possono fare sostanzialmente quello che vogliono e violare i principi fondamentali della costituzione, e arrogarsi il potere esclusivo di creare danaro dal nulla  chiamandolo “euro” come quello della BCE, senza una legge che le autorizzi a fare ciò, semplicemente in base al principio che ciò che non è proibito è lecito, mentre ai cittadini fanno negare questa possibilità: might is right.

E se a creare gli euro scritturali e a usarli per pagare o tentare di pagare saranno decine di migliaia di cittadini, allora si metterà in moto un processo di tipo rivoluzionario, che i giudici non potranno fermare.

11.10.16 Marco Della Luna

P.S. Ovviamente, la cosa illogica e illegittima del vigente sistema è che le banche commerciali private, e solo le banche, abbiano la facoltà-privilegio, accettata da tutte le istituzioni, anche se nessuna legge gliela conferisce, di creare moneta dal nulla, buona anche per pagare le tasse, e denominarla “euro”.  Una facoltà che neanche gli Stati hanno! Una facoltà essenzialmente politica e sovrana.
Altrettanto ovviamente la soluzione non  può essere il riconoscere a tutti la facoltà di creare euro come fanno le banche, ma il riconoscere a tutti questa facoltà è la inevitabile conseguenza logica-giuridica del dire, da parte delle autorità monetarie e di quel giudice di Bolzano, che le banche possono creare euro scritturalmente perché la creazione di tali euro non è proibita e non è riservata alla BCE: come non è proibita alle banche commerciali, così non è proibita a me né a te, che quindi, in quella logica, possiamo emettere euro anche noi. Conseguenza assurda, che dimostra l’assurdità e insostenibilità della tesi secondo cui le banche commerciali abbiano il diritto di emettere euro (scritturali).

martedì 11 ottobre 2016

Arrigo Molinari (Acri, 1932 – Andora, 27 settembre 2005)

Arrigo Molinari (Acri, 1932 – Andora, 27 settembre 2005)



Arrigo Molinari nasce ad Acri, in provincia di Cosenza nel 1932, laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli, è stato assistente di diritto ecclesiastico presso lo stesso ateneo per dieci anni. Si trasferì in Liguria dal 1955, dove lavorò come funzionario di Polizia e percorse tutti i gradi della carriera "conseguendo sempre brillanti risultati", com'è scritto nella sua autobiografia: commissario a Sanremo sin dalla metà degli anni 60 e, poi, a Genova, prima presso la Squadra Mobile, in seguito come vice questore vicario. Quindi questore a Nuoro a seguito di un concorso per titoli. Dal 1987 dirigente di diverse scuole di polizia, con selezione e preparazione professionale. Quindi ispettore capo di Ps ed assegnato all'Ufficio ispettivo Centrale a Roma, poi all'Ufficio Ispettivo per l'Italia settentrionale a Milano. Intentò un processo contro la Banca Centrale Europea e Bankitalia con l'accusa di signoraggio, processo che avrebbe dovuto avere luogo il 5 ottobre del 2005 ma cui non prese parte a causa del suo assassinio da parte di un ladro che si era introdotto furtivamente nella sua residenza, a Andora in provincia di Savona , e che lo uccise con 22 coltellate di cui tre mortali che lo raggiunsero al cuore, ai polmoni e un'ultima tra la base del naso e la gola.

la Repubblica, 27 settembre 2005:  Ucciso a coltellate ex questore,
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/quege/quege/quege.html

«La mia ultima battaglia contro l'euro», Il Giornale.it, 28 settembre 2005
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=31940

ANSA: UCCISO EX QUESTORE: ERA IL COMMISSARIO DEL CASO TENCO
https://web.archive.org/web/20090416054935/http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_2079753952.html

Andora trema: ucciso l'ex vicequestore di Genova
http://www.frassoni.com/angolo2.htm

Esclusivo: L'intervista "bomba" di Paolo Bonolis ad Arrigo Molinari
https://www.youtube.com/watch?v=xI6TFwBmxBw

La confisca di prevenzione di cui al “Codice antimafia”

La confisca di prevenzione di cui al “Codice antimafia”

10 ottobre 2016 -
La confisca di prevenzione di cui al “Codice antimafia”

1. La confisca di prevenzione

La confisca quale misura di prevenzione fa ingresso nel nostro ordinamento con la legge 646/1982 (c.d. Rognoni - La Torre), la quale, imponendosi nel solco della passata legislazione antimafia, ha implementato il sistema delle misure di prevenzione contenuto nella legge 575/1965, affiancando alle misure di carattere personale, quelle “patrimoniali” del sequestro e della confisca. Un intervento legislativo mosso dalla consapevolezza, maturata nella prassi, per cui il vero strumento di deterrenza e di lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata era, ed è, rappresentato da interventi idonei ad incidere sulle potenzialità economiche di questa, interventi in grado di colpire l’illecita accumulazione di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali e dalle stesse reimpiegata alterando il normale corso del circuito economico.
Si è, infatti, constatato che le organizzazioni criminali di tipo mafioso, riescono, grazie alle proprie, spesso ingenti, risorse economico-finanziarie ed alle proprie elevate capacità di condizionamento più o meno larvato, ad infiltrarsi, mimetizzandosi, nei più disparati settori dell’economia e ad esercitarvi il proprio nefasto potere allo scopo di incrementare le proprie ricchezze e la propria influenza.
La confisca dei beni dell’indiziato di appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso viene così a concretizzare la più energica reazione dello Stato all’accumulazione capitalistica mafiosa.

Sulle passività inesistenti: Decreto Legislativo 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti e assenza di soglie di punibilità: la norma è costituzionalmente legittima?

04 ottobre 2016 -
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti e assenza di soglie di punibilità: la norma è costituzionalmente legittima?
Il corpus dei reati tributari si compone di due sottocategorie normative, quella dei delitti in materia di dichiarazione (Titolo I) e quella dei delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II). Nel panorama delle diverse fattispecie incriminatrici che trovano cittadinanza all’interno dei delitti in materia di dichiarazione, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è riservato uno statuto peculiare – come emerge già da una prima e rapida lettura della disposizione di cui all’articolo 2 – il quale si compendia nella circostanza che, a differenza di quanto preveduto agli articoli 3, 4 e 5, l’operatività del delitto delineato all’articolo 2 del Decreto Legislativo 74/2000 non è subordinata al superamento di alcuna soglia di punibilità: ogniqualvolta il contribuente faccia uso di fatture o di altri documenti per dichiarare passività inesistenti in una delle dichiarazioni richiamate dalla norma, tale condotta fraudolenta assumerà sempre rilevanza penale a prescindere dal quantum dell’imposta evasa.

Il sistema sanzionatorio degli illeciti tributari tra offensività ed extrema ratio: cenni.

La repressione degli illeciti tributari è stata tradizionalmente affidata alla previsione tanto di sanzioni amministrative, quanto di sanzioni penali, e la creazione di un doppio livello di intervento ha sollecitato ampie riflessioni in ordine alle modalità con le quali garantire un adeguato coordinamento tra l’attivazione dello strumentario amministrativo e dell’arsenale penale: ciò nella prospettiva di calibrare un meccanismo sanzionatorio ispirato a un canone di proporzionalità della reazione ordinamentale dinanzi a condotte che, pur incidendo sempre sull’interesse erariale alla corretta percezione dei tributi, presentano di volta in volta un differente indice di gravità [1].

domenica 9 ottobre 2016

CREAZIONE MONETARIA E PAGAMENTO ELETTRONICO FAI-DA-TE


MODULO TIPO E CONTABILIZZAZIONE

PAGARE GRATIS CREANDO EURO

I governi e le autorità monetarie, come pure i tribunali, accettano come un dato di fatto legittimo che le banche commerciali creano euro con mezzi contabili, cioè semplicemente mediante digitazioni elettroniche, per eseguire pagamenti e prestiti, anche se nessuna norma dà loro questo potere.

In effetti, il Trattato di Lisbona, artt. 127 e 128, riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione delle sole banconote-euro, non dell’euro scritturale-elettronico – o così sembra, come ha stabilito recentemente un giudice in una causa mia, di cui ho parlato alcuni articoli fa.

Da quanto sopra consegue, secondo il principio che ciò che non è vietato è consentito, che tutti possono creare euro scritturale, perché a nessuno è vietato.
In base a questo ragionamento, voi potete creare euro, con idonee registrazioni contabili, e inviarli mediante pec ai vostri creditori, soprattutto alle banche, in pagamento dei vostri debiti.

Marco Saba per primo, ieri, ha formulato e diffuso una lettera di pagamento, che io ho modificato per renderla legalmente corretta, e di cui segue il testo.
Il sistema di potere, basato sulla creazione privata di moneta da parte dei banchieri e sostenuto dai governi (sotto ricatto dei banchieri) e delle c.d. Autorità Monetarie (gestite dai banchieri stessi), non riesce più a nascondere le proprie contraddizioni logico-giuridiche, e appare sempre più assurdo nelle sue conseguenze, come è sempre più distruttivo nella sua azione.

09.10.16  Marco Della Luna

Su carta intestata con dati fiscali e data.
CONSIGLIO DI USARE PEC CON FIRMA ELETTRONICA CERTIFICATA
CONSIGLIO ANCHE DI INVIARE LA PEC PER CONOSCENZA ALLA BANCA D’ITALIA

Spett.: (Creditore) ……
Indirizzo:_________________
VIA PEC_____________________________
In relazione alla pretesa creditoria ( es. che avete azionato col precetto datato________) di €___________________________ ( es. e successiva esecuzione forzata,)

1 – Tenuto conto che
i governi, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG dichiarano e accettano la prassi con cui le banche non centrali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti, nonché del fatto che il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”. e che – per il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione – tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro, perché a nessuno viene vietato di farlo (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

2 – Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, creo ____________ euro scritturali e ve li bonifico, invitandovi a contabilizzarli correttamente subito, a estinzione del mio debito pregresso, provvedendo io stesso a contabilizzarne correttamente la creazione, ovvero mettendo nelle ENTRATE la quantità di euro creati e nelle USCITE quelli spesi.

3 – Non è necessario che rispondiate alla presente in quanto la ricevuta elettronica di consegna vale per quietanza d’effettuato pagamento.
CAVEAT: Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché, non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale.

Cordiali saluti,

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MASTRINO MONETARIO   (DEL CREANTE L'EURO ELETTRONICO, ES. 1 MILIONE)

DATA                 IMPORTO CREATO a cassa                    VERSATO A         SALDO
10.10.16             1.000.000                                                  BANCA X                   0


CASSA                                                                            DEBITI VERSO BANCA
Saldo iniziale  X                                                                Saldo iniziale – 1.000.000
CREAZIONE MON. + 1.000.000
PAGAM. BANCA      - 1.000.000                                                          + 1.000.000
Saldo finale    X                                                                                                        0








martedì 4 ottobre 2016

Economia accademica: demolizioni in corso...

Economia accademica: demolizioni in corso


1 - Sulla creazione di moneta da parte delle banche già sapete:
http://centralerischibanche.blogspot.it/2016/10/punti-fermi-sulla-creazione-di-danaro.html

2 - Paul Romer, della Banca Mondiale, affonda la modellazione in Macroeconomia:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/the-trouble-with-macroeconomics.html

3 - Qui si abbattono anche i Microfondamenti:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/macroeconomics-microfoundations-hoax.html

4 - Si tira lo sciacquone su un grande macroeconomista: Simon Wren-Lewis
http://www.paecon.net/PAEReview/issue76/Syll76.pdf

5 - William Goetzmann dell'università di YALE fa una figuraccia col suo ultimo testo sulla storia della finanza:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/10/william-goetzmanns-book-is-travesty-of.html

e, poteva mai mancare ?

6 - Tutto quello che non avreste mai voluto sapere sul "Premio Nobel all'economia":
https://rwer.wordpress.com/2016/10/02/the-nobel-factor-the-prize-in-economics-that-spearheaded-the-neoliberal-revolution/

La famiglia di Alfred Nobel chiede - da decenni - che si smetta di usare il nome "Nobel" in connessione con il "premio per l'economia" che è stato inventato nel 1968 dalla banca centrale svedese per celebrare il 300° anniversario della sua fondazione.

lunedì 3 ottobre 2016

Punti fermi sulla creazione di danaro bancario in Europa

Punti fermi sulla creazione di danaro bancario in Europa

Al di là della ricostruzione fantasiosa fornita dalle banche, in Europa contano le regole contabili. In particolare, le IAS-IFRS.

1 - La IAS 7.6 prevede chiaramente che: la cassa è i contanti (monete e banconote) ed i depositi bancari;
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias7_en.pdf

2 - La moneta bancaria è definita fiat currency dall'autorità bancaria europea (EBA), sottindendendo che è a corso legale poiché accettata dalla banca centrale e dall'autorità statale;
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

3 - La Banca d'Italia riconosce il valore normativo delle opinioni dell'EBA;
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/

4 - La moneta bancaria viene creata dal nulla sul momento dalla banca (KPMG, 5 settembre 2016);
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf

5 - Le banche possono creare moneta bancaria in euro perché questo non è proibito da nessuna disposizione (Tribunale di Bolzano, 6 settembre 2016);
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/

6 - La BCE in M1 indica monete, banconote e depositi a vista come aggregati indipendenti, quindi nessuna necessità di garantire moneta bancaria elettronica con altra moneta bancaria cartacea, così come quella cartacea non dev'essere garantita da quella metallica (mentre una volta lo si pretendeva...);
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/aggr/html/hist.en.html

7 - Il problema rimane: come si contabilizza la creazione monetaria ?
Poiché la creazione di nuova moneta rappresenta certamente un influsso nella cassa dell'entità che la crea, essa deve apparire IN PRIMIS nel conto di cassa della banca prima che questa, come proprietaria dichiarata, possa disporne legittimamente e legalmente come fonte dell'impiego;
Vedi, ad es. Lo scopo del rendiconto finanziario è spiegare i motivi che hanno determinato il cambiamento, in meglio o in peggio, della liquidità attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di cassa del periodo.
http://www.impresaoggi.com/it2/342-rendiconto_del_cash_flow_bilancio_dimpresa_n_8/


8 - In sostanza, oggi le banche fingono di usare i depositi preesistenti per giustificare la proprietà della moneta che utilizzano, ma nella realtà - anziché intermediari di fondi preesistenti - sono fabbriche di danaro;
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/

9 - La contabilità deve riflettere la realtà operativa della banca (art. 2423 codice civile italiano), e non una comoda finzione per ingannare il pubblico.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={53CCD9C8-46B8-4C97-9F79-FF68382D6667}&codiceOrdinamento=200242300000000&idAttoNormativo={9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6}

C.V.D.

GLI ILLUSIONISTI DEL RATING

GLI ILLUSIONISTI DEL RATING

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Il processo in corso a Trani per manipolazione aggravata e continuata del mercato da parte di Standard&Poor’s sembra virare al meglio.

Durante l’ultima udienza del 29 Settembre 2016, legata alla precedente del 15 Settembre, il PM è riuscito a più riprese a mettere in seria difficoltà la difesa, portando all’attenzione del Giudice una serie di dati empirici, oggettivi e verificabili che fanno saltare le ipotesi utilizzate dall’agenzia per i declassamenti chiave del Settembre 2011 e del Gennaio 2012.

Il fondamento della difesa sta nell’affermazione base contenuta nel taglio del rating del 13 Gennaio 2012 dove si dice che il debito bancario e quello pubblico italiano dipendono pesantemente (“heavily”) da soggetti esteri non-residenti. Su ciò viene costruito uno scenario di forte rischio che vedrebbe la pubblica amministrazione e le banche italiane costrette ad indebitarsi su scadenze sempre più a breve termine ed a tassi sempre più alti.

Nulla di più falso e menzognero. I dati prodotti dalla Procura dimostrano esattamente l’opposto.

Nel biennio 2009-2011 la percentuale di debito pubblico italiano posseduta da soggetti non-residenti è SCESA dal 42% al 37%, attestandosi su livelli in linea con Paesi come USA, Gran Bretagna e Spagna (tutti attorno al 35-37%).
Ancora più vistosa la menzogna relativa alla percentuale del debito bancario italiano posseduta da soggetti non-residenti, in realtà SCESA nel biennio 2009-2011 dal 12% al 10%, ed attestatasi al di sotto di Paesi come Francia, Germania e Spagna che oscillavano tra il 16% ed il 30%! (dati ricavati dal sito della Banca Mondiale e dai bollettini Banca d’Italia).

Dati, questi, diametricalmente opposti a quelli riportati da Standard&Poor’s a fondamento delle decisioni di taglio del rating italiano.

Lo stesso Draghi, ricordato dal PM, nel Gennaio 2011 affermò che il sistema bancario italiano era robusto, affermazione che la difesa di S&P non ha saputo contrastare.

Addirittura, la stessa Standard&Poor’s, in un rapporto del Novembre 2011 (quindi datato due mesi prima del decisivo taglio del rating di Gennaio 2012) relativo al confronto tra settori bancari di 20 Paesi (denominato “Bicra”) aveva classificato il sistema bancario italiano nella terza migliore categoria su un totale di 10, dicendo che “valutiamo l’Italia come un’economia competitiva e diversificata con moderati rischi di credito…..il sistema di finanziamento è un punto di forza, noi crediamo, perché le banche italiane dipendono solo limitatamente dal ricorso a canali di finanziamento globali”.

Se questo non bastasse, il PM ha ulteriormente evidenziato alla Corte la e-mail che Renato Panichi, all’epoca direttore senior e capo del settore bancario italiano per S&P, inviò la mattinata del 13 Gennaio 2012, quindi poche ore prima della pubblicazione del secondo decisivo taglio del rating italiano, agli analisti Zhang e Kraemer, dicendo che il giudizio da essi espresso sul sistema bancario italiano, tassello fondante della decisione di taglio del rating, era errato e addirittura “ESATTAMENTE CONTRARIO” alla situazione reale!

Di fronte a questi dati, la crisi di nervi sui volti di chi è stato colto con le dita nella marmellata era palpabile e forma un quadro che non lascia spazio ad interpretazioni, se non alla rabbia per i danni subiti dalle famiglie, dalla pubblica amministrazione e dalle imprese italiane a causa di queste gravi manipolazioni.
In base a stime che ho elaborato nel 2013 nell’ambito dello IASSEM (Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria) il danno causato al sistema Italia dall’aggravio di costi per interessi sul debito di famiglie, pubblica amministrazione e imprese attribuibile ai tagli del rating dal 2011 al 2013 è di circa 10-12 miliardi di Euro! (da notare che per il solo danno erariale la Corte dei Conti ha fornito stime addirittura superiori…).

A ciò vanno aggiunti numerosi fatti collaterali, tra i quali vale la pena citare i 2,5 miliardi di Euro pagati dall’appena insediato Governo Italiano a Gennaio 2012 a beneficio della Morgan Stanley, che proprio a seguito del taglio del rating di Gennaio 2012 reclamò l’estinzione anticipata di un contratto derivato stipulato con il Tesoro (peraltro di contratti simili in circolazione ce ne sono ancora tanti …).

Siamo ad un punto di svolta di un processo dal profondo significato politico e strategico. Le prossime udienze del processo sono state fissate per il 1 e il 2 Dicembre 2016. Il 15 dicembre è previsto l’avvio della discussione finale, con la requisitoria finale.

Una eventuale condanna degli imputati per i reati ascritti creerebbe un precedente storico e consentirebbe di attaccare le oligarchie finanziarie in numerosi altri fronti aperti. Ricordiamo che Standard&Poor’s è in larga parte posseduta dal gruppo McGraw Hill, che a sua volta è posseduto dalla conglomerata Capital World Investor, che è lo stesso azionista di Goldman Sachs, Jp Morgan, Citigroup, Facebook, Apple e Microsoft e tanti altri…. Capito?
Inoltre, una condanna faciliterebbe il riesame dei titoli derivati sottoscritti dal Tesoro dagli anni 2000 ad oggi che stanno costando all’Italia decine di miliardi di perdite all’anno, “nascoste” nella spesa annuale per interessi sul debito pubblico.
La tenacia ed il coraggio della Procura di Trani dimostrano che le oligarchie finanziarie possono essere battute, ma occorre una perseveranza ed una volontà più forti del fuoco…

Non ci sono altre strade se non quella di combatterli, senza distrarsi, senza concedere loro alcuna tregua. Possiamo farcela.

Alberto Micalizzi, 3 ottobre 2016